Campania L.R. 9 ottobre 2017, n.29
Campania
L.R. 9 ottobre 2017, n. 29 (tutela della salute,
sicurezza nei luoghi di
lavoro,prevenzione,mobbing)
Legge regionale 9 ottobre 2017,n. 29.
“Norme per la tutela della salute
psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomenidel mobbing e
del disagio lavorativo”.
Art. 1
(Oggetto e
Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali,
della normativa statale vigente,
dell’ordinamento comunitario nonché dell’articolo 6 dello
Statuto regionale promuove azioni per
prevenire il disagio lavorativo e tutelare il benessere
organizzativo negli ambienti di lavoro.
2. La Regione individua nella difesa della salute, nella
riduzione dei fattori di rischio per le
psicopatologie e lo stress lavoro - correlato, gli elementi
per lo sviluppo economico socialmente
sostenibile e considera essenziale la disincentivazione dei
comportamenti vessatori e discriminatori.
3. La Regione per le finalità indicate al comma 1 promuove
attività di indirizzo, di coordinamento,
di programmazione sanitaria e di vigilanza con le parti
sociali, le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
gli enti locali ed istituzionali competenti nel campo della
organizzazione e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
4. La Regione, per valorizzare il benessere organizzativo e
prevenire lo stress lavoro-correlato e la
diffusione del disagio psichico, promuove le buone prassi
negli ambienti di lavoro e realizza
interventi ed iniziative rivolti a sostenere azioni di contrasto
al fenomeno del mobbing. Entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Regione adotta, con
delibera di Giunta, un atto di indirizzo per gli enti
strumentali, le agenzie e le società partecipate.
5. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste
dalla presente legge, si avvale della
collaborazione:
a) del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato CRC,
di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge del 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro);
b) dei Comitati unici di garanzia;
c) del Centro di Riferimento regionale per le patologie da
mobbing e disadattamento lavorativo,
istituito con deliberazione della Giunta regionale del 9
novembre 2001, n. 6055;
d) dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro
istituito con delibera di Giunta regionale
14 marzo 2017, n.148 (Istituzione dell’Osservatorio del
mercato del lavoro).
Art. 2
(Osservatorio
regionale sul Mobbing ed il disagio lavorativo)
1. Presso la Giunta regionale è istituito l’Osservatorio
regionale sul mobbing ed il disagio
lavorativo, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta,
l’elaborazione e l’analisi dei dati delle
strutture di cui agli articoli 4 e 5 sui fenomeni del
mobbing e del disagio lavorativo, per costruire
una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare ed
armonizzare le metodologie di intervento da
adottare sul territorio.
3. L’Osservatorio supporta:
a) le strutture amministrative regionali competenti in
materia di sanità, lavoro e politiche sociali
a sviluppare procedure e linee guida operative condivise per
la tutela della salute ed il contrasto
ai fenomeni indicati;
b) la struttura amministrativa regionale competente in
materia di sanità a sviluppare programmi
di formazione per tutti gli operatori sanitari e a definire
protocolli sanitari per la prevenzione, la
cura e la diagnosi precoce.
4. L’Osservatorio provvede:
a) allo sviluppo di campagne di informazione e
sensibilizzazione sugli effetti del mobbing;
b) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di
contrasto al mobbing;
c) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno;
d) alla raccolta dati per l’istituzione di una banca dati
informatizzata relativa al fenomeno di
disagio psichico connesso al lavoro, quali mobbing,
stress-lavoro, burn-out;
e) all’attivazione di protocolli d’intesa tra le istituzioni
del territorio.
5. L’Osservatorio si avvale ed opera sinergicamente con
l’Osservatorio regionale del mercato del
lavoro, attraverso iniziative, attività ed azioni congiunte
concernenti la tutela, la prevenzione e la
salvaguardia sui luoghi di lavoro, promuove protocolli
d’intesa e collaborazioni con organismi di
vigilanza per contrastare il fenomeno del mobbing e dello
stress psico-sociale negli ambienti di
lavoro, anche nell’ambito dello svolgimento delle loro
attività istituzionali e collabora con il CRC,
con i Comitati unici di garanzia e con il Centro di
riferimento regionale per le patologie da mobbing
e disadattamento lavorativo.
Art. 3
(Composizione
Osservatorio regionale sul mobbing ed il disagio lavorativo)
1. L’Osservatorio è costituito da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o assessore
delegato, che lo presiede;
b) il dirigente responsabile della struttura amministrativa
regionale competente in materia di
lavoro o suo delegato;
c) il dirigente responsabile della struttura regionale
competente in materia di politiche sociali o
suo delegato;
d) il dirigente responsabile della struttura regionale
competente in materia di sanità, o suo
delegato;
e) la consigliera regionale di parità;
f) un membro designato dal Comitato regionale di
coordinamento per la sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g) un rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico
regionale della Campania;
n. 74 del 9 Ottobre 2017
h) un rappresentante del Centro di riferimento regionale per
le patologie da mobbing e
disadattamento lavorativo;
i) un docente universitario in discipline attinenti la
sanità pubblica e la prevenzione;
l) un dirigente medico in rappresentanza dei servizi per la
prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali, di
seguito denominate ASL, della Regione
Campania;
m) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori;
n) un rappresentante designato dalle organizzazioni di
rappresentanza delle imprese;
o) un medico del lavoro ed uno psicologo del lavoro da
scegliere tra una terna indicata dai
rispettivi ordini professionali;
p) un avvocato giuslavorista o docente universitario con
documentata esperienza nelle materie
oggetto della presente legge.
2. L’Osservatorio può avvalersi di contributi e consulenze
esterne di esperti nelle discipline del
lavoro, dell’economia, del giuslavorismo e della salute
mentale con documentata esperienza nelle
materie oggetto della presente legge. La partecipazione dei
componenti e degli esperti alle attività
dell’Osservatorio è prestata a titolo gratuito e non dà
luogo all’attribuzione di alcun tipo di
compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale
definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione
dell’Osservatorio, che dura in carica
cinque anni e, comunque, non oltre la durata della
legislatura.
4. Entro novanta giorni dalla data del suo insediamento,
l’Osservatorio predispone le Linee di
indirizzo per la realizzazione delle articolazioni di cui
all’articolo 4, ed entro trenta giorni
predispone un cronoprogramma per la realizzazione delle
attività formative di cui all'articolo 2,
comma 3.
5. L’Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmette ogni anno alle
Commissioni consiliari competenti una relazione
sull’attuazione della presente legge e sui risultati
ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali
di cui agli articoli 4 e 5.
Art.
4
(Centro regionale
di riferimento e integrazione centri clinici per le psicopatologie da mobbing e
il disadattamento lavorativo)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1
e delle attività per la prevenzione,
l’assistenza ed il contrasto al mobbing e al disagio
lavorativo, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
vincoli imposti dal Piano di rientro dal
disavanzo in materia sanitaria, la struttura amministrativa
regionale competente in materia di sanità,
in raccordo con le ASL e nell’ambito della organizzazione
amministrativa delle stesse, individua sul
territorio regionale un Centro regionale di riferimento e
almeno due Centri clinici per la
psicopatologia da mobbing e disadattamento, sulla base degli
indirizzi del Commissario di Governo
per la prosecuzione del Piano di rientro.
2. Nella fase di prima applicazione le funzioni di Centro
regionale di riferimento sono confermate al
Centro di riferimento regionale per il mobbing e il
disadattamento lavorativo della ASL NA1
Centro, istituito con delibera di Giunta regionale
6055/2001.
3. I compiti istituzionali del Centro di riferimento
regionale per il mobbing e il disadattamento
lavorativo e dei Centri clinici, oltre a sviluppare
interazioni e cooperazioni finalizzate
all’ottimizzazione della presa in carico delle persone
vittime del fenomeno ed a creare rapporti di
cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed
associazioni del territorio, sono i seguenti:
a) la ricerca e la prevenzione del fenomeno del mobbing;n.
74 del 9 Ottobre 2017
b) l’accertamento dei disturbi psichiatrici e delle
condizioni del disagio psicologico lavoro -
correlato;
c) l’indicazione dei percorsi terapeutici specificamente
dedicati e dei programmi abilitativi e
riabilitativi per il reinserimento lavorativo;
d) la valutazione clinico-diagnostica valida ai fini
medico-legali;
e) l’individuazione delle eventuali misure di tutela da
parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di
rilevati casi di disagio lavorativo;
f) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, al
datore di lavoro della condizione del
disagio psichico lavoro-correlato del dipendente, con la
individuazione dei possibili interventi a
tutela della salute;
g) la segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai
rispettivi Servizi per la prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro, di seguito denominati
SPISAL - SPRESAL, della condizione
del disagio psichico lavoro-correlato con la individuazione
dei possibili interventi a tutela della
salute;
h) l’attività di collaborazione con gli SPISAL - SPRESAL
nelle verifiche sui luoghi di lavoro
sulla valutazione dei rischi psico-sociali, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo
81/2008.
4. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone che incorrono in tali
problematiche, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali, stabilisce con
regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati
dal garante per la protezione dei dati
personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.
5. Agli adempimenti derivanti dall’attuazione del presente
articolo, si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi
non derivano oneri aggiuntivi per il
bilancio regionale.
6. Al responsabile ed ai referenti del Centro di riferimento
e dei Centri clinici non è attribuito alcun
tipo di compenso, rimborso o indennità di natura
equivalente.
7. Resta inteso che, per l’intera durata della gestione
commissariale per la prosecuzione del Piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario, le attività di
cui al presente articolo sono esercitate
esclusivamente nell’osservanza delle disposizioni impartite
dal Commissario ad acta.
Art. 5
(Sportelli
Territoriali di Ascolto del Disagio lavorativo)
1. La Regione promuove l’individuazione presso i Comuni,
nell’ambito dell’organizzazione
amministrativa degli stessi, di appositi sportelli
territoriali di ascolto per il disagio lavorativo, di
seguito denominati STAD, con i seguenti compiti:
a) accogliere la lavoratrice o il lavoratore ed effettuare
la prima decodifica della condizione di
disagio lavorativo;
b) fornire informazioni ed indicazioni sui possibili
percorsi da seguire per prevenire o trattare i
disturbi e le condizioni disadattive lavoro-correlati;
c) segnalare il caso, con il consenso della persona
interessata, al Centro di riferimento regionale
o ai Centri Clinici per la presa in carico.
2. Gli STAD sono inseriti in uno specifico elenco istituito
presso l'Osservatorio, aggiornato
annualmente e debitamente pubblicato.
3. Gli STAD comunicano, con cadenza semestrale, i dati
relativi alla propria attività, in forma
anonima e nel rispetto delle norme vigenti, all'Osservatorio
ed al Centro di riferimento regionale.
Art. 6
(Clausola
valutativa)
1. L’Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmette ogni anno alle
Commissioni consiliari permanenti competenti, una relazione
sull’attuazione della legge e sui
risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture
territoriali, dal Centro di riferimento e
dall’Osservatorio stesso.
Art. 7
(Clausola
di salvaguardia)
1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o
interpretarsi in contrasto con le previsioni
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle
dei Programmi operativi di cui all’articolo
2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n.191
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2010) e con
le funzioni attribuite al Commissario ad
acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo
sanitario.
Art. 8
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte, per il corrente esercizio
finanziario, mediante prelievo di euro 200.000,00 delle
somme iscritte nell'ambito del Titolo 1,
Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della
spesa del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione
Campania.
Art. 9
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
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