Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.
L’art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre
2016, n. 244 convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19
ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni.A seguito della nuova formulazione,
tutti i datori di lavoro,compresi i datori di lavoro privati di lavoratori
assicurati presso altri Enti o con polizze private,nonché i soggetti abilitati
a intermediazione,a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l’obbligo di
comunicare in via telematica all’Inail, (…) nonché per loro tramite al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui
all’articolo 8,entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico,a fini
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,escluso quello
dell'evento (…)8.
Resta inteso che per
gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e
successive modificazioni,apportate,da ultimo con decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate
al riguardo9.L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che
comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni,si considera comunque
assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
________________________________________________________________________________
1 Art. 3-bis: “All'articolo 18, comma 1-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:
«termine di sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «termine di dodici mesi»”.
2 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie
generale - del 30 dicembre 2016, n. 304, coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n.
19 (in questo stesso Supplemento ordinario,
alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di
termini.». (17A01678) (Gazzetta ufficiale del 28
febbraio 2017, n. 49, Supplemento ordinario n.
14).
3 “L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
relativo alla comunicazione a fini statistici e
informativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla
scadenza del «termine di dodici mesi»
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4”.
Il decreto attuativo 25 maggio 2016, n. 183, è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27
settembre 2016, n. 226, ed è in vigore dal 12
ottobre 2016.
4 Art. 2, comma 1 lettera b), decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni.
5 Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n.
183.
6 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni.
7 Art. 21 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151.
8 Art. 18 comma 1 lettera r), e comma 1-bis del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni.
9 Da ultimo, si veda la circolare Inail 21
settembre 2016, n. 10, nonché quelle citate nel quadro
normativo della predetta circolare.
La comunicazione d’infortunio e il nuovo servizio telematico
Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere
dal citato 12 ottobre 2017, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati
all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso
altri enti o con polizze private,nonché ai loro intermediari,il nuovo servizio
telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a
inviare,per fini statistici e informativi,la comunicazione di infortunio
occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati,secondo le
informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel
Portale dell’Inail nella sezione “Supporto-Guide e manuali operativi”.Il
servizio online,differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di
lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione10,riguarda le
seguenti gestioni:
-gestione industria, artigianato, servizi e
pubbliche amministrazioni titolari
di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel
seguito denominata Iaspa;
- gestione per conto dello Stato;
-
settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
(Pan);
-
gestione agricoltura;
- datori
di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze
private.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi
tecnici non fosse possibile l’inserimento online delle comunicazioni di
infortunio,le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale
dell’Inail11 - alla casella di posta elettronica certificata della competente
Sede locale dell’Inail,individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e
allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa
all’adempimento in argomento.Si precisa,inoltre,che i datori di lavoro con
soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa,conto Stato,settore navigazione)o
i loro intermediari,nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di
infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni,hanno l’obbligo di inoltrare,ai
fini assicurativi,la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.
Per semplificare tale adempimento, sarà possibile
accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo
alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e
utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della
comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della
“Denuncia/comunicazione d’infortunio”.
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10 Decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
11 ATTI E DOCUMENTI > Moduli e modelli >
Prevenzione > Comunicazione d’infortunio.
Campo di applicazione ed esclusioni
Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, e nello specifico l’obbligo di legge riguardante
la comunicazione di infortunio si applicano,ai sensi dell’art. 3,comma 4,a
tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici,subordinati e autonomi (artigiani,parasubordinati,ecc.),nonché
ai soggetti a essi equiparati,fermo restando quanto diversamente previsto dagli
ulteriori commi dell’articolo succitato.Ai sensi delle disposizioni suindicate
risultano esclusi dall’obbligo d’inoltro della “Comunicazione di infortunio” di
cui alla presente circolare:
il Ministero della difesa per le Forze
armate,compresa l’Arma dei Carabinieri(nella quale è stato inglobato anche il
Corpo forestale dello Stato);
il Ministero dell’’interno,per la Polizia di Stato
e i Vigili del Fuoco;
il Ministero dell’economia e delle finanze,per la
Guardia di Finanza;
il Ministero della giustizia per la Polizia
penitenziaria.
Per i predetti Ministeri l’inoltro all’Inail dei
dati relativi agli infortuni anche di un solo giorno occorsi al personale
appartenente ai rispettivi ruoli organic sarà effettuato annualmente e in forma
aggregata12.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio
della comunicazione d’infortunio
di un solo giorno a fini statistici e informativi,
di cui all’art. 18 comma 1, lettera r),del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81,e successive modificazioni,determina l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55,
comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.Con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni,il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5,
lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00
a 4.932,00 euro13.
Il comma 6 del richiamato art. 55, per evitare possibili
duplicazioni di sanzioni,prevede,infine,che l’applicazione della sanzione di
cui al citato comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai
tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo
53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini
previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini
statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso
invio della stessa,competenti all’accertamento e alla irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli organi di
vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con
particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per
territorio.A tal fine,e come appresso meglio specificato,verrà a breve
implementato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale confluiranno tutte
le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno,con l’evidenza per
ciascun caso della data di ricezione del certificato medico e della data di
inoltro all’Inail della comunicazione d’infortunio stessa.
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12 Decreto interministeriale 25 maggio
2016, n. 183.
13 Articolo 18, comma 1, lettera r),
con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni.
Istruzioni per la profilazione
I datori di lavoro della gestione
industria,artigianato,servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat
(Iaspa),i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello
Stato,i datori di lavoro del settore navigazione,titolari di Pan,e loro
delegati,potranno accedere con le credenziali già in loro possesso,secondo le
consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di
Infortunio.In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” sarà
collocato sul portale Inail all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio
e malattia professionale”.Gli intermediari del datore di lavoro di tutte le
gestioni interessate al nuovo adempimento che già accedono con le credenziali
in loro possesso al servizio della “Denuncia di infortunio e malattia
professionale” troveranno,all’interno di tale macrosezione,il nuovo servizio
“Comunicazione di infortunio”.Il datore di lavoro agricolo e il datore di
lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private
dovranno,invece,utilizzare il ruolo strong di “Utente con credenziali
dispositive”,attualmente in uso per l’accesso ad altri servizi a disposizione
sul portale istituzionale.Le credenziali dispositive si ottengono attraverso
una delle modalità sotto riportate:
- accesso con credenziali Spid
- accesso tramite federazione Inps
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
- credenziali Inail (rilasciate mediante l’inoltro
dell'apposito modulo attraverso i
servizi online presenti sul portale istituzionale
www.inail.it oppure con accesso
fisico presso le Sedi territoriali Inail)14.
L’utente con
credenziali dispositive,effettuato l’accesso al sito Inail,troverà tra i servizi
telematici a disposizione il suddetto l’applicativo “Comunicazione di
infortunio”.Tutti gli utenti coinvolti per le indicazioni sull’accesso e le
modalità di acquisizione dei profili digitali potranno,comunque,far riferimento
alle indicazioni contenute nella sezione del portale “ACCEDI AI SERVIZI ON
LINE”,sotto la voce “Registrazione”.
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14 Il modulo di richiesta è disponibile sul portale Inail al
percorso di navigazione “ATTI E
DOCUMENTI” > Moduli e modelli > Altri moduli >
Abilitazione ai servizi online.
Istruzioni per gli Intermediari
Gli Intermediari in possesso di delega conferita dal
datore di lavoro accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio” hanno la
possibilità di operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e
per un datore di lavoro non assicurato Inail.Nella pagina “ELENCO DITTE IN
DELEGA” (già prevista per la gestione Iaspa e settore navigazione) sono
presenti due nuove opzioni che consentono agli Intermediari di effettuare
l’adempimento per conto di un datore di lavoro agricolo,effettuando la “Ricerca
azienda agricola”,o per un datore di lavoro di soggetto non assicurato
Inail.Gli Intermediari hanno,altresì,la possibilità di accedere al servizio
“Gestione DL Agricolo”,con il quale possono procedere all’inserimento di un
nuovo datore di lavoro agricolo nel caso in cui questi non sia censito negli
archivi dell’Istituto.A inserimento avvenuto,il sistema consente all’utente la
prosecuzione della compilazione della “Comunicazione di infortunio”,alla quale
sarà obbligatorio allegare,in formato pdf,il mandato del datore di
lavoro.L’invio definitivo della comunicazione può,infatti,essere effettuato
soltanto se è presente tale allegato.
Istruzioni per i datori di lavoro agricoli.
Applicativo “Gestione DL agricolo”
Accedendo con il ruolo
di “Utente con credenziali dispositive”,i datori di lavoro agricoli troveranno
tra i servizi a loro disposizione,oltre alla “Comunicazione di infortunio”,l’applicativo
“Gestione DL Agricolo” con il quale potranno procedere all’inserimento di un
nuovo datore di “lavoro agricolo”, nel caso in cui l’utente non sia censito
negli archivi dell’Istituto.A inserimento avvenuto,il sistema consente all’utente
la prosecuzione della compilazione della “Comunicazione d’infortunio” secondo
le modalità previste dall’applicativo.
Istruzioni per i datori di lavoro privati di
lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private
In caso di invio da parte di un “delegato del datore
di lavoro”,alla “Comunicazione di infortunio” sarà obbligatorio allegare la
delega del datore di lavoro,in formato pdf,nella quale dovrà anche essere
specificato che l’utente “redattore” della denuncia è un dipendente/subordinato
dell’azienda,ossia è appartenente all’organizzazione aziendale (in caso
contrario si tratterebbe di un mandatario e non di un delegato). L’invio definitivo
della “Comunicazione d’infortunio” potrà infatti essere effettuato solo se
risulti presente tale allegato.
Istruzioni per i lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio,deve fornire al
datore di lavoro i riferimenti del certificato medico,ovvero il numero
identificativo,la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel
certificato stesso.In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata
notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio,anche di lieve entità.Nel caso
in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato,dovrà
fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea15.
Ricerca certificato medico
Si rammenta, inoltre, che
dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere
all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.La
certificazione medica,infatti,è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile
a tutti i datori di lavoro,e loro delegati e intermediari,attraverso il servizio
online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente
nella “Comunicazione di infortunio” online.I datori di lavoro e i loro
intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail
tramite i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale del
lavoratore;
- numero identificativo
del certificato medico;
- data di rilascio del
certificato medico.
L’applicativo, se il
certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può
essere acquisito dall’utente.Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di
trasmettere la “Comunicazione di infortunio” entro i termini previsti dalla
norma.Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura
sanitaria all’Inail via Pec,questo potrebbe essere non immediatamente
disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.In questo caso il
datore di lavoro deve comunque trasmettere la “Comunicazione di infortunio”
indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio
del certificato medico.In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro
di indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio,perché
non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all’Inail),nella
“Comunicazione di infortunio” deve essere indicato un codice fittizio purché di
dodici caratteri alfanumerici.
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15 Confronta circolare
Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di assolvimento
dell’obbligo previsto
a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica
30 giugno 1965, n.
1124.
16 Confronta circolare
Inail 21 marzo 2016, n. 10.
Cruscotto infortuni
Le informazioni relative alla “Comunicazione di
infortunio” saranno inoltre funzionali all’aggiornamento di prossimo rilascio
dell’applicativo informatico “Cruscotto infortuni”,quale strumento utile a
orientare l’azione ispettiva a seguito dell’abolizione dell’obbligo del datore
di lavoro alla tenuta del registro infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Assistenza agli utenti
Per informazioni generali e assistenza sulla procedura
di acquisizione delle credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile
contattare il Contact Center Inail al numero 803.164, gratuito da rete
fissa,oppure al numero 06 164 164,a pagamento da rete mobile in base al piano
tariffario del proprio gestore telefonico.È inoltre disponibile,sotto la
sezione “Contatti” (SUPPORTO) del portale,il servizio “Inail Risponde” che
permette di inviare una e-mail strutturata con eventuali allegati.
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