Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017


























Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.


L’art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro,compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private,nonché i soggetti abilitati a intermediazione,a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (…) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8,entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico,a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,escluso quello dell'evento (…)8.
Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni,apportate,da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo9.L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni,si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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1 Art. 3-bis: “All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:
«termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «termine di dodici mesi»”.
2 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale - del 30 dicembre 2016, n. 304, coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso Supplemento ordinario,
alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.». (17A01678) (Gazzetta ufficiale del 28
febbraio 2017, n. 49, Supplemento ordinario n. 14).
3 “L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla
scadenza del «termine di dodici mesi» dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4”.
Il decreto attuativo 25 maggio 2016, n. 183, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27
settembre 2016, n. 226, ed è in vigore dal 12 ottobre 2016.
4 Art. 2, comma 1 lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni.
5 Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.
6 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
7 Art. 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
8 Art. 18 comma 1 lettera r), e comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni.
9 Da ultimo, si veda la circolare Inail 21 settembre 2016, n. 10, nonché quelle citate nel quadro
normativo della predetta circolare.


La comunicazione d’infortunio e il nuovo servizio telematico
Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l’Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private,nonché ai loro intermediari,il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare,per fini statistici e informativi,la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati,secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto-Guide e manuali operativi”.Il servizio online,differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione10,riguarda le seguenti gestioni:
-gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari
di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
(Pan);
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze
private.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento online delle comunicazioni di infortunio,le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail11 - alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail,individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.Si precisa,inoltre,che i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa,conto Stato,settore navigazione)o i loro intermediari,nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni,hanno l’obbligo di inoltrare,ai fini assicurativi,la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.
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10 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
11 ATTI E DOCUMENTI > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione d’infortunio.

Campo di applicazione ed esclusioni
Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nello specifico l’obbligo di legge riguardante la comunicazione di infortunio si applicano,ai sensi dell’art. 3,comma 4,a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici,subordinati e autonomi (artigiani,parasubordinati,ecc.),nonché ai soggetti a essi equiparati,fermo restando quanto diversamente previsto dagli ulteriori commi dell’articolo succitato.Ai sensi delle disposizioni suindicate risultano esclusi dall’obbligo d’inoltro della “Comunicazione di infortunio” di cui alla presente circolare:
 il Ministero della difesa per le Forze armate,compresa l’Arma dei Carabinieri(nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
 il Ministero dell’’interno,per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
 il Ministero dell’economia e delle finanze,per la Guardia di Finanza;
 il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.
Per i predetti Ministeri l’inoltro all’Inail dei dati relativi agli infortuni anche di un solo giorno occorsi al personale appartenente ai rispettivi ruoli organic sarà effettuato annualmente e in forma aggregata12.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio
di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r),del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,e successive modificazioni,determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni,il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro13.
Il comma 6 del richiamato art. 55, per evitare possibili duplicazioni di sanzioni,prevede,infine,che l’applicazione della sanzione di cui al citato comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa,competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.A tal fine,e come appresso meglio specificato,verrà a breve implementato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno,con l’evidenza per ciascun caso della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all’Inail della comunicazione d’infortunio stessa.
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12 Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.
13 Articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Istruzioni per la profilazione
I datori di lavoro della gestione industria,artigianato,servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa),i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato,i datori di lavoro del settore navigazione,titolari di Pan,e loro delegati,potranno accedere con le credenziali già in loro possesso,secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio.In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” sarà collocato sul portale Inail all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.Gli intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo adempimento che già accedono con le credenziali in loro possesso al servizio della “Denuncia di infortunio e malattia professionale” troveranno,all’interno di tale macrosezione,il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio”.Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private dovranno,invece,utilizzare il ruolo strong di “Utente con credenziali dispositive”,attualmente in uso per l’accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale.Le credenziali dispositive si ottengono attraverso una delle modalità sotto riportate:
- accesso con credenziali Spid
- accesso tramite federazione Inps
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
- credenziali Inail (rilasciate mediante l’inoltro dell'apposito modulo attraverso i
servizi online presenti sul portale istituzionale www.inail.it oppure con accesso
fisico presso le Sedi territoriali Inail)14.
L’utente con credenziali dispositive,effettuato l’accesso al sito Inail,troverà tra i servizi telematici a disposizione il suddetto l’applicativo “Comunicazione di infortunio”.Tutti gli utenti coinvolti per le indicazioni sull’accesso e le modalità di acquisizione dei profili digitali potranno,comunque,far riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del portale “ACCEDI AI SERVIZI ON LINE”,sotto la voce “Registrazione”.
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14 Il modulo di richiesta è disponibile sul portale Inail al percorso di navigazione “ATTI E
DOCUMENTI” > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online.

Istruzioni per gli Intermediari
Gli Intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio” hanno la possibilità di operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato Inail.Nella pagina “ELENCO DITTE IN DELEGA” (già prevista per la gestione Iaspa e settore navigazione) sono presenti due nuove opzioni che consentono agli Intermediari di effettuare l’adempimento per conto di un datore di lavoro agricolo,effettuando la “Ricerca azienda agricola”,o per un datore di lavoro di soggetto non assicurato Inail.Gli Intermediari hanno,altresì,la possibilità di accedere al servizio “Gestione DL Agricolo”,con il quale possono procedere all’inserimento di un nuovo datore di lavoro agricolo nel caso in cui questi non sia censito negli archivi dell’Istituto.A inserimento avvenuto,il sistema consente all’utente la prosecuzione della compilazione della “Comunicazione di infortunio”,alla quale sarà obbligatorio allegare,in formato pdf,il mandato del datore di lavoro.L’invio definitivo della comunicazione può,infatti,essere effettuato soltanto se è presente tale allegato.

Istruzioni per i datori di lavoro agricoli. Applicativo “Gestione DL agricolo”
Accedendo con il ruolo di “Utente con credenziali dispositive”,i datori di lavoro agricoli troveranno tra i servizi a loro disposizione,oltre alla “Comunicazione di infortunio”,l’applicativo “Gestione DL Agricolo” con il quale potranno procedere all’inserimento di un nuovo datore di “lavoro agricolo”, nel caso in cui l’utente non sia censito negli archivi dell’Istituto.A inserimento avvenuto,il sistema consente all’utente la prosecuzione della compilazione della “Comunicazione d’infortunio” secondo le modalità previste dall’applicativo.

Istruzioni per i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private
In caso di invio da parte di un “delegato del datore di lavoro”,alla “Comunicazione di infortunio” sarà obbligatorio allegare la delega del datore di lavoro,in formato pdf,nella quale dovrà anche essere specificato che l’utente “redattore” della denuncia è un dipendente/subordinato dell’azienda,ossia è appartenente all’organizzazione aziendale (in caso contrario si tratterebbe di un mandatario e non di un delegato). L’invio definitivo della “Comunicazione d’infortunio” potrà infatti essere effettuato solo se risulti presente tale allegato.

Istruzioni per i lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio,deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico,ovvero il numero identificativo,la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio,anche di lieve entità.Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato,dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea15.

Ricerca certificato medico
Si rammenta, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.La certificazione medica,infatti,è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro,e loro delegati e intermediari,attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.I datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.
L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente.Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la “Comunicazione di infortunio” entro i termini previsti dalla norma.Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via Pec,questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la “Comunicazione di infortunio” indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio,perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all’Inail),nella “Comunicazione di infortunio” deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.
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15 Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di assolvimento  
dell’obbligo previsto a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
16 Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10.


Cruscotto infortuni
Le informazioni relative alla “Comunicazione di infortunio” saranno inoltre funzionali all’aggiornamento di prossimo rilascio dell’applicativo informatico “Cruscotto infortuni”,quale strumento utile a orientare l’azione ispettiva a seguito dell’abolizione dell’obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Assistenza agli utenti


Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa,oppure al numero 06 164 164,a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.È inoltre disponibile,sotto la sezione “Contatti” (SUPPORTO) del portale,il servizio “Inail Risponde” che permette di inviare una e-mail strutturata con eventuali allegati.

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